Il tentativo di furto con strappo - Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Sesta Penale, Sentenza n.
Con la Sentenza qui presa in considerazione è stata sottoposta al Tribunale Ordinario di Torino la questione relativa alle condizioni per la ricorrenza del tentativo nel caso di furto con strappo.
A fronte di una contestazione di furto consumato, la Sentenza qui analizzata, seguendo l'impostazione prospettata dalla difesa, ha affermato che perché il delitto sia definito consumato lo spossessamento dovrà coincidere con quel momento nel quale sia stato eliminato definitivamente ed irreparabilmente il potere di sorveglianza e di custodia del legittimo detentore sulla res. Sul punto il Giudice di Torino ha seguito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui non ha alcuna rilevanza per la definizione della ablatio del bene il criterio spaziale attinente lo spostamento del bene in luogo diverso più o meno distante da quello in cui si trovi il titolare del possesso. Allo stesso modo non ha alcun rilievo il criterio temporale attinente alla durata ed alla stabilità della nuova detenzione. Ha invece rilievo il solo dato oggettivo relativo all’effettiva perdita di dominio del titolare legittimo sul bene. Allorquando vi sia l’effettiva perdita di dominio (elemento tipizzante dello spossessamento), solo in quel momento vi sarà la consumazione del reato. Ciò significa che solo l’irreversibile perdita del bene costituisce il momento nel quale può ritenersi integrata la tipicità della fattispecie. Tale perdita, secondo la giurisprudenza, si ha esclusivamente nel momento nel quale il titolare non abbia più né direttamente né indirettamente il controllo del bene, non essendo più nelle condizioni di conoscere la posizione dello stesso. La perdita della vigilanza sul bene costituisce pertanto la circostanza che consente di definire come realizzato e riuscito lo spossessamento da parte del soggetto attivo del reato di furto e di furto con strappo.
(Causa patrocinata Avv. Giacomo Telmon)