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Bancarotta impropria semplice e tenuità del fatto


La vicenda qui in oggetto concerne una contestazione di bancarotta inizialmente qualificata come fraudolenta impropria. Nel corso dell’attività istruttoria sono stati prodotti al Pubblico Ministero documenti ed evidenze probatorie che hanno convinto l’inquirente che l’indagato avesse tempestivamente comunicato al curatore fallimentare la disponibilità della documentazione contabile presso il proprio commercialista. Attraverso le prove è inoltre emerso come fossero stati presentati in bilancio dei crediti che non erano stati nel tempo svalutati ma che, alla luce della scansione cronologica dei fatti, era chiaro chiaro come tale circostanza fosse derivata da una negligenza piuttosto che da una condotta fraudolenta ai danni dei creditori.

Alla luce della nuova qualificazione giuridica dei fatti il Pubblico Ministero, sussumendo la condotta entro lo schema della bancarotta semplice, è giunto alla conclusione che la stessa potesse definirsi obiettivamente tenue alla stregua dei principi di cui all’art. 131 bis c.p. In particolare hanno deposto a favore di tale tesi la natura meramente omissiva delle condotte, la presenza di un deficit fallimentare del tutto modesto, la ricorrenza di un elemento psicologico di natura colposa, l’assoluta occasionalità del comportamento e la sussistenza di una continuazione tra le condotte contestate (continuazione ritenuta compatibile con l’istituto di cui all’art. 131 bis c.p. dalla giurisprudenza di legittimità - ex multis Cass. Pen., Sez. V, 5358 del 15.1.2018 dep. 5.2.2018, riv. 27210901).

(Causa patrocinata da Avv. Giacomo Telmon)

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